Art. 4.
(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Comitato parlamentare per la sicurezza).

      1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS) è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti

 

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dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.
      3. Il Comitato parlamentare esercita il controllo sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza. A tal fine può acquisire informazioni sull'organizzazione e sulle attività della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il contenuto delle informazioni non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.
      4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato parlamentare può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza e i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      5. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo.
      6. Al Comitato parlamentare sono comunicati tutti gli atti normativi emanati in attuazione della presente legge.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 3. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      9. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
 

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